in caso di azzeramento e ricostituzione del capitale, l’esclusione del diritto di opzione è illegittima


 

Cass. 28.06.1980, n. 4089

Cass. 13.01.1987, n. 133       Dir. fall., 1987, II, pag. 344

Giur. it., 1987, I, 1, pag. 1764

Giust. civ., 1987, I, pag. 849

Vita not., 1987, I, pag. 285

 

Qualora l'assemblea di una società per azioni, verificatasi l'integrale perdita del capitale, ne stabilisca:

 

1.      l'azzeramento, con annullamento delle azioni in circolazione ed estinzione delle riserve, e la contestuale ricostituzione, escludendo

 

2.      altresì, per le azioni di nuova emissione, il diritto d'opzione dei soci, la relativa decisione non può ritenersi inscindibile e così interamente nulla per illiceità dell'oggetto, sotto il profilo che essa si tradurrebbe in una soppressione od espropriazione dello "status" dei soci, atteso che la deliberazione attinente all'annullamento ed al ripristino del capitale sociale, integrando un atto necessitato per evitare lo scioglimento della società e tutelare gli interessi dei terzi (artt. 2327, 2447 e 2448. c.c.).

 

Siffatta delibera di ricapitalizzazione deve, quindi, essere autonomamente considerata e riconosciuta valida in presenza delle prescritte maggioranze, mentre la contestuale ma distinta deliberazione negativa o limitativa del diritto d'opzione in mancanza dei requisiti fissati dall'art. 2441, c. 5, c.c., ivi inclusa la ricorrenza di un interesse della società che la giustifichi, nonché l'approvazione con la maggioranza fissata dalla norma medesima o dall'atto costitutivo va ritenuta giuridicamente inesistente.